RESIDENTI ESTERO I CONTROLLI
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Residenti estero i controlli, cosa significa? Gentili lettori, gli uffici fiscali preposti inizieranno, per il tramite dei loro organi di accertamento fiscale, a cercare (giustamente o no, ma questo lo vedremo nell’ambito dell’articolo) di riuscire a scoprire quelle residenze estere di italiani che, secondo determinati parametri, sono insufficienti per determinare la reale residenza estera del contribuente.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara→.
Grosso problema sicuramente per tutti coloro che hanno dichiarato una residenza estera fittizia, problema anche (seppur risolvibile) per tutti coloro che, al contrario, risiedono realmente all’estero e possono venire indagati per fatti che non hanno commesso, essendo la loro residenza estera reale e non falsa.
RESIDENZA ESTERA: GLI INDICATORI DI IRREGOLARITÀ
Innanzitutto specifichiamo, nell’ambito di residenti estero i controlli, che è l’iscrizione all’AIRE che può essere l’indicatore primario per fare partire i controlli in ambito di residenza estera. Il fisco si prepara infatti a fare ulteriori controlli per scoprire coloro che risultano regolarmente iscritti nelle liste dell’Aire (l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero) continuando però (presuntivamente secondo il fisco) a vivere in Italia non dichiarando al fisco capitali e redditi esteri, questo è l’accertamento fiscale dei residenti all’estero.
La residenza in un paese dalla fiscalità privilegiata, ad esempio, è il primo indicatore di anomalia per ciò che concerne la residenza estera, secondariamente saranno sottoposti a controllo coloro che mantengono i familiari in Italia (possiamo ragionevolmente escludere i casi di divorzio con i figli minori affidati al coniuge affidatario), ed anche quelli che risultano intestatari di utenze in Italia, così come coloro che posseggono automobili intestate nel territorio nazionale italiano. Verranno iniziati i controlli su liste selettive, in Italia non muta mai nulla, (le antiche proscrizioni→) in cui verranno iscritti coloro che hanno richiesto l’iscrizione all’AIRE a partire dallo 01/01/10.
L’Agenzia delle Entrate utilizzerà molteplici banche dati, che verranno consultate, le più importanti saranno quella Facta – cui aderiscono molti Stati – e quella sugli ex residenti dei Comuni.
Residenza estero i controlli, non sarà semplice, sarà complesso, e questo è un ulteriore indice di come sia sempre più importante risiedere realmente all’estero per poter usufruire del frutto della propria attività economica. Residenza all’estero che deve essere però reale e non fittizia.
RESIDENTI ESTERO I CONTROLLI: I PRINCIPALI INDICATORI DI ANOMALIA
I criteri da utilizzare per la formazione delle liste selettive di cui all’articolo
83, comma 17-bis, del decreto legge n. 112 del 2008, basati anche su elementi
segnaletici della permanenza dei soggetti in Italia, sono i seguenti:
a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata,
individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999;
b) movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori
finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale di cui al decreto legge
28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227;
c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti
all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito
di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di
informazioni;
d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
e) atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del
contribuente;
f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
h) titolarità di partita Iva attiva;
i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base
azionaria;
j) titolarità di cariche sociali;
k) versamento di contributi per collaboratori domestici;
l) informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione
unica e con il modello dichiarativo 770;
m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA, comunicate ai
sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
nonché ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
RESIDENTI ESTERO I CONTROLLI: IL SOFTWARE DI CONTROLLO
Verrà utilizzato un applicativo informatico denominato So.No.Re. (Soggetti Non Residenti), che funziona incrociando le informazioni disponibili nella banca dati delle Entrate con quelle derivanti dallo Spesometro, sulla base di direttive europee (Direttive DAC1 e DAC2) e accordi internazionali con le amministrazioni fiscali estere (FATCA e Common Reporting Standard).
Particolare attenzione sarà dedicata anche a coloro che non hanno aderito alla voluntary disclosure, pur registrando movimenti di capitali da e per l’estero.
Vengono anche fissate le modalità di acquisizione dei dati anagrafici che arrivano dai Comuni che, dopo sei mesi della richiesta di iscrizione all’Aire, devono comunicarli in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell’Interno.
RESIDENZA ESTERA: L’IMPORTANZA DI NON AVERE DISPONIBILITA’ D’IMMOBILI IN ITALIA
Molti residenti esteri, anche iscritti AIRE, dimenticano l’importanza assoluta di non avere nessun tipo di legame con l’Italia, neppure per interposta persona. Analizziamo un recente caso concreto in tal senso: nella sentenza n. 26638/2017 la Corte di cassazione si è pronunciata, ancora una volta, sulla vexata quaestio della determinazione della residenza fiscale, introducendo però nuovi elementi di riflessione.
Il caso sottoposto ai giudici riguarda l’omessa dichiarazione degli investimenti all’estero, nel quadro RW, da parte di un cittadino russo. Quest’ultimo si considerava fiscalmente residente in Russia sul presupposto che solo là, e non già in Italia, avesse un’abitazione permanente.
Ed invero, pur trascorrendo in Italia la maggior parte del periodo di imposta e svolgendovi attività lavorativa di consulenza, non risultava proprietario di alcuna abitazione nel nostro Paese, ma risiedeva presso l’abitazione di proprietà della convivente.
A parere dei giudici della Commissione tributaria provinciale di Milano e della Commissione tributaria regionale Lombardia che aveva confermato la sentenza di prime cure “l’art. 4 della Convenzione tra Italia e Federazione Russa contro le doppie imposizioni prevede quale primo dei criteri risolutivi, al fine di risolvere il conflitto di residenza, quello secondo cui, quando una persona fisica è considerata residente in entrambi gli Stati contraenti, detta persona è considerata residente nello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Ne derivava che, avendo il contribuente dimostrato di essere proprietario nel territorio russo di una casa di civile abitazione sita in Mosca e di essere stato presente nel territorio russo nel corso dell’anno 2002 per 183 giorni, mentre non risultava che in Italia egli possedesse ad alcun titolo una casa di abitazione, si doveva ritenere che egli avesse in Russia, e non già in Italia, una abitazione permanente, sicché doveva essere considerato un soggetto convenzionalmente residente in Russia”.
La Cassazione, al contrario, ritiene che la questione fondamentale per la risoluzione del caso sia stabilire se, per “abitazione permanente” debba intendersi un fabbricato in proprietà od in uso in base ad altro titolo giuridico oppure un fabbricato di cui il contribuente possa comunque disporre. Quest’ultimo elemento prevale sempre: mai disporre di abitazioni in Italia se si è residenti esteri!
A parere dei giudici di legittimità, difatti, la risposta a tale quesito deve essere fornita esaminando il Modello di Convenzione OCSE sulla base del quale sono stati elaborati i testi dei trattati internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.
Secondo tale Modello la nozione di abitazione permanente è da intendersi come una situazione di fatto, “considerato che all’espressione ‘… a permanent home available to him’ non può essere attribuito altro significato se non quello di un alloggio di cui il contribuente può disporre stabilmente a qualsivoglia titolo, non potendo la caratteristica della permanenza identificarsi nella proprietà di essa ma nel fatto che il soggetto ne può disporre a suo piacimento per periodi temporali indeterminati”.
Tale situazione di fatto si era appalesata, non essendo contestato che il contribuente risiedeva in Italia presso l’abitazione di proprietà della convivente. Per i giudici, la convivenza di fatto, porta a concludere che il contribuente disponesse di una abitazione permanente in Italia.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata, dunque, il contribuente disponeva di una abitazione permanente in entrambi gli Stati. Conseguentemente, doveva applicarsi al caso di specie il secondo comma dell’art. 4, lett. a), della Convenzione citata, secondo cui quando la persona dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente nello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.
RESIDENZA ESTERA: COME ESSERE IN REGOLA
Brutte notizie per i residenti esteri italiani? mancanza di trasparenza e di democrazia con le presunzioni (a volte francamente eccessive) per cui chiunque risieda all’estero sia un evasore fiscale? Questo è un problema etico e politico, e noi non ci occupiamo né di etica né di politica.
Ma in ambito di residenti estero i controlli, è certa la visione illiberale di queste norme, vicina ad una nuova servitù della gleba→, ma le norme sono queste, e come tali vanno comprese e rispettate. Il reale residente estero dovrà quindi fare in modo di fare risultare la sua reale posizione di residente (e contribuente) estero, la più vicina possibile alla realtà, evitando di commettere errori incolpevoli che potrebbero fare risultare una sua residenza in Italia, anche se non rispondente alla realtà, essendo un vero residente estero.
Fare particolare attenzione a non dimenticarsi una vecchia autovettura intestata anche se non la si usa, a non possedere quote sociali in una azienda familiare (anche se di capitali), a non avere conti correnti in Italia, a non avere la disponibilità di un immobile in Italia e tanto altro ancora.
Soprattutto, è importante affidarsi a dei professionisti, avvocati o commercialisti, che possano consigliarvi al meglio e, ancora più importante, se si risiede all’estero, tale residenza deve assolutamente essere vera e non fittizia→. Poi potranno contestarvi ciò che vogliono, ma ci si potrà difendere, adeguatamente, quando si è nel giusto si comincia sempre bene.
Indicatori di Controllo per Residenti Estero
Indicatore | Descrizione |
---|---|
Residenza in Paesi a fiscalità privilegiata | La residenza in Paesi con bassi livelli di tassazione è uno dei principali elementi di sospetto per il fisco. |
Movimenti di capitale estero | Transazioni finanziarie da e verso l’estero monitorate da istituti bancari e autorità finanziarie. |
Familiari residenti in Italia | La residenza del nucleo familiare in Italia può indicare una falsa residenza estera. |
Intestazione di utenze in Italia | La presenza di utenze attive in Italia (gas, luce, acqua) intestate al soggetto residente all’estero può costituire prova di una residenza fittizia. |
Possesso di beni immobili in Italia | Il possesso o la disponibilità di immobili sul territorio italiano può contraddire la residenza estera dichiarata. |
Disponibilità di veicoli in Italia | L’intestazione di autoveicoli, motoveicoli o imbarcazioni in Italia è un altro indicatore di potenziale esterovestizione. |
Titolarità di partita IVA attiva | Avere una partita IVA attiva in Italia può essere indice di attività economiche sul territorio italiano. |
Partecipazioni in società italiane | Partecipare a società italiane, soprattutto in quelle a ristretta base, può indicare un forte legame economico con il Paese. |
Cariche sociali in Italia | La titolarità di cariche amministrative o dirigenziali in società italiane è un ulteriore elemento di attenzione per il fisco. |
Per informazioni sulla residenza estera info line +390532240071, oppure puoi scriverci per effettuare il tuo trasferimento all’estero nella regolarità→. Il nostro Studio Legale Internazionale a Ferrara, con avvocato a Ferrara esperto in diritto internazionale, potrà facilitare il tuo trasferimento all’estero nella regolarità.
Siamo operativi anche per videoconsulenze→, senza bisogno di spostarsi fisicamente per venire nei nostri uffici.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo –Residenti estero i controlli-, in www.avvocatobertaggia.org
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Articolo aggiornato al 07 ottobre 2024