Fondo patrimoniale inefficacia assoluta

FONDO PATRIMONIALE INEFFICACIA ASSOLUTA

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Fondo patrimoniale inefficacia assoluta. Il Fondo Patrimoniale continua ad essere una valida garanzia per la tutela del proprio patrimonio? Noi crediamo di no. Ma lo crediamo sulla base della recentissima, e costante, giurisprudenza. In tale ambito vi segnaliamo un’importante sentenza di merito in tema di fondo patrimoniale inefficacia assoluta che non fa altro che confermare la giurisprudenza costante che reputa sempre opponibile ai creditori il fondo patrimoniale. Articolo a cura dellAvvocato Bertaggia di Ferrara.

Tale strumento di protezione degli immobili è quindi da reputare sostanzialmente di nessuna efficacia e pregio giuridico attuale, meglio optare per altre forme, giuridicamente più confacenti e meglio congegniate per poter proteggere con maggior efficacia il proprio patrimonio sia mobiliare che immobiliare. La tutela del proprio patrimonio è troppo importante per non dedicarci l’attenzione che merita.

Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia, è a disposizione per fornire consulenza ed operatività specifica su tali strumenti di tutela patrimoniale. Potete telefonare al +390532240071, oppure scrivere cliccando qui.

FONDO PATRIMONIALE INEFFICACIA: IL TRIBUNALE DI PADOVA

La Massima: “E’ inefficace, nei confronti della banca, il fondo patrimoniale costituito dai coniugi imprenditori sulla casa coniugale al mero fine di sottrarre quest’ultima alla garanzia dei crediti.”

Con la sentenza n. 2682/12 il Tribunale di Padova ha definito un principio innovativo attinente l’annosa questione riguardante la revocabilità del fondo patrimoniale costituito sul solo immobile in proprietà di coloro i quali abbiano prestato fideiussione bancaria.

In particolare, il Tribunale di Padova ha deciso il caso di due imprenditori, i quali hanno presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo reso in favore dell’Istituto di Credito con cui avevano contratto il debito. I coniugi hanno fondato tale opposizione sulla preventiva costituzione del fondo patrimoniale sull’unico immobile in loro proprietà; tuttavia, il Tribunale adìto ha scardinato il principio per cui tale bene non sarebbe stato utilmente aggredibile dal creditore, rendendo nulla la decisione di proteggere il patrimonio con uno strumento inutile, obsoleto ed inefficace. Alla base della decisione in commento vi è sostanzialmente questo motivo: anche la sussistenza di un credito c.d. “eventuale” – in quanto medio tempore oggetto di contesa giudiziale ancora da definirsi – non è di ostacolo per la Banca creditrice, la quale è legittimata ad esperire l’azione revocatoria ex art. 2091 c.c. sui beni oggetto di atti di disposizione da parte dei fideiussori.

Il che sta a significare che a nulla serve costituire fondi patrimoniali, meglio optare per altre soluzioni, più moderne, giuridicamente corrette e sicure per proteggere il proprio patrimonio.

La consulenza legale preventiva può aiutare davvero molto in casi del genere: chiedici un consulto prima di procedere ad atti per proteggere il tuo patrimonio!

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Fondo patrimoniale inefficacia assoluta, in www.avvocatobertaggia.org

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Articolo aggiornato al 11 Febbraio 2022

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