Il decreto ingiuntivo europeo

DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO

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Decreto ingiuntivo europeo. Lo Studio Legale Internazionale Bertaggia, con un’apposita sezione dedicata al recupero crediti esteri, vi segnala la procedura di ingiunzione europea, ovvero il decreto ingiuntivo europeo. Il regolamento n. 1896/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 30 dicembre 2006 istituisce un “procedimento europeo di ingiunzione di pagamento” il quale è applicabile alle controversie transfrontaliere nelle quali almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adìto in alternativa ai rimedi procedurali previsti dall’ordinamento dello Stato del creditore. Ovviamente prima di iniziare qualunque attività di recupero crediti è sempre consigliabile, in prevenzione, effettuare indagini sulla solvibilità del debitore.

Articolo a cura dellAvvocato Prencipe, dello Studio Legale Bertaggia di Ferrara.

DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO: COME FUNZIONA

La domanda deve essere inoltrata al Tribunale dello stato di origine, in forma cartacea o per via telematica, mediante la compilazione di un modulo reperibile in calce al regolamento suddetto, avendo cura di indicare, oltre alle generalità, l’importo del credito, l’esposizione dei fatti accaduti e posti a fondamento della domanda.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa, potranno verificarsi le seguenti conseguenze:

– Il giudice accoglie la domanda ed emette ingiunzione di pagamento la quale potrà circolare in tutto il territorio comunitario ad eccezione della Danimarca;
– Il giudice rigetta la domanda; quel punto il creditore può presentare nuovamente la domanda avendo cura di rimuovere le ragioni indicate dal giudice come ostative all’accoglimento della stessa, o ricorrere secondo i parametri della propria legge nazionale;
– Il debitore oppone il decreto ingiuntivo entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, presso il Giudice che ha emesso il provvedimento, utilizzando apposito modulo allegato al regolamento, dopodichè verranno seguite le regole del procedura civile. In tal caso il Foro competente verrà determinato sulla base delle indicazioni contenute nel Reg. CE n. 44/2001.

Per la presentazione della domanda non è necessaria, anche se comunque auspicabile, la difesa tecnica.

Il Regolamento in esame, ai sensi dell’art. 2, si applica a tutte le controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale.

Esso non si applica, invece, in caso di controversie relative ai settori: fiscale, doganale, amministrativo, responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri; regime patrimoniale tra coniugi, testamenti, successioni, fallimenti, concordati e procedure affini, sicurezza sociale, crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo che siano stati oggetto di accordo tra le parti o vi sia stata ammissione di debito, oppure che riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

La tempistiche, la possibilità di avvalersi di moduli prestampati sia per la domanda che per l’opposizione, di effettuare l’azione anche prescindendo dall’assistenza tecnica, anche on line, sono finalizzati alla velocizzazione del procedimento, che non dovrebbe superare i tre mesi, al fine di rendere lo strumento il più fruibile ed efficiente possibile.

DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO E IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

L’opposizione alla c.d. “ingiunzione europea” segna la fine del procedimento monitorio retto dal Reg. 1896/2006 e l’avvio di quello a cognizione piena. Il passaggio dall’una all’altra modalità processuale solleva una serie di problemi sui quali la Cassazione interviene per la prima volta e nella sua composizione più autorevole.

Introduzione

Con la decisione in commento le Sezioni unite dicono quali sono gli atti necessari per avviare il giudizio a cognizione piena che segue all’opposizione disciplinata dal Reg. CE 1896/2006 del 12 dicembre 2006, istitutivo del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (in seguito “Regolamento”); e a chi spettano questi atti.

Nel caso concreto la Corte ha ritenuto la questione decisiva per stabilire se fosse o no tempestiva l’eccezione di difetto di giurisdizione a favore del giudice tedesco, che l’opponente aveva sollevato soltanto nella prima udienza. Il giudizio su questo specifico punto a mio avviso non è corretto perché contravviene alla disciplina sulla sanatoria delle nullità processuali; ma sullo specifico punto non intendo intrattenermi più della nota che segue.

A differenza di molti Stati membri l’Italia non ha adottato norme interne di coordinamento con cui regolare il passaggio dal processo europeo d’ingiunzione a quello nazionale che segue all’opposizione dell’ingiunto. Il coordinamento – lo ricordo – s’impone quando l’ingiunto presenta l’opposizione prevista dagli artt. 16 e seg. Reg. cit.: in tal caso il processo va avanti solo se è instaurato un giudizio a cognizione piena; e solo se il richiedente l’ingiunzione non abbia già manifestato la volontà contraria, optando per la chiusura definitiva del processo nel caso di opposizione.

In mancanza di specifiche indicazioni da parte del legislatore nazionale, il coordinamento tra procedura d’ingiunzione e giudizio a cognizione piena è lasciato all’interprete, che finora ha adottato soluzioni non uniformi per il recupero crediti all’estero.

Dopo l’opposizione ex art. 16 Reg. 1896/06 il primo atto di parte spetta all’opposto

Il primo nodo da sciogliere consiste nell’individuazione della parte cui spetta dare impulso al processo in caso di opposizione

Secondo l’opinione nettamente maggioritaria, in caso di opposizione spetta alla parte che ha chiesto l’ingiunzione compiere il primo atto di parte necessario alla regolare instaurazione del processo a cognizione piena. Sui dettagli procedurali non c’è uniformità di vedute: la linea prevalsa in giurisprudenza consiste nel ritenere che, ricevuta l’opposizione, l’ufficio giudiziario avvii d’ufficio il processo a cognizione piena, notificando alla parte che ha chiesto l’ingiunzione sia l’opposizione sia il decretodi fissazione dell’udienza e invitandolo a notificare all’avversario un atto introduttivo del giudizio a cognizione piena, o un atto integrativo che, insieme alla domanda d’ingiunzione, soddisfi gli stessi requisiti.

Decisamente minoritaria è la tesi opposta, secondo cui spetta all’opponente compiere il primo atto di parte nel giudizio a cognizione piena: di solito lo schema corrisponde a quelli visti sopra, ma a parti invertite e in linea col modello dellart. 645 c.p.c.. Chi sostiene questa linea non può ignorare che l’ingiunzione europea presenta peculiarità rilevanti rispetto al modello nazionale: non è idonea ad acquistare provvisoria esecutività e la sua attitudine a diventare titolo esecutivo viene definitivamente meno con l’opposizione; inoltre il Regolamento concepisce l’opposizione come semplice manifestazione della volontà di contestare l’ordine di pagamento, a controbilanciare il fatto che l’ingiunzione si fonda su semplici allegazioni non assistite da prove documentali (v. soprattutto il suo art. 16, par. 3), e non come atto introduttivo di un giudizio secondo il modello regolato dall’art. 645 c.p.c. Ma – per chi sostiene questa linea – sono peculiarità che non bastano a mettere fuori gioco la tecnica dell’opposizione al decreto ingiuntivo regolata dal diritto nazionale.

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DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO: LA CASSAZIONE SEZIONE UNITE

Le Sezioni unite hanno confermato la prima soluzione, sostenendola con dovizia di argomenti. Mi sembra comunque decisivo il fatto, adeguatamente evidenziato dalla Corte, che l’opposizione ex artt. 16 e seg. del Regolamento toglie all’ingiunzione qualunque attitudine a diventare titolo esecutivo e – tanto più – a passare in giudicato. Oltre a segnare una fondamentale differenza dal modello degli artt. 633 ss. c.p.c., questa caratteristica è inconciliabile con l’idea che spetti all’ingiunto compiere il primo atto di parte successivo all’opposizione. Questa idea reggerebbe solo assumendo che, proposta l’opposizione ex art. 16 Reg. n. 1896/2006, l’ordine di pagamento sopravviva al mancato avvio del giudizio a cognizione piena o alla sua successiva estinzione. Ma siccome il Regolamento ha escluso questa eventualità, è irragionevole individuare nell’opponente la parte gravata dell’onere di instaurare il giudizio, per l’ovvia ragione che il suo mancato assolvimento non ricadrebbe su di lui ma sull’avversario che fa valere il credito.

Nella stessa direzione va la modifica degli artt. 7 e 17 introdotta dal Reg. 16 dicembre 2015, n. 2421. In caso di opposizione il testo oggi in vigore non prevede più la semplice alternativa tra la chiusura definitiva del processo e la sua prosecuzione nelle forme del “processo civile ordinario”.

Nella formulazione attuale il Regolamento consente invece al richiedente, che non abbia optato per la chiusura in caso di opposizione, di scegliere tra “un rito processuale civile nazionale appropriato” (art. 17, p.to 1, lett. b) e – ricorrendone i presupposti – il processo europeo per le controversie di modesta entità disciplinato dal Reg. n. 861/2007 (art. 17 cit., lett. a). Se la parte che chiede l’ingiunzione può decidere il modo in cui si sviluppa il contenzioso, è ragionevole attendersi che sempre a lei tocchi instaurarlo; mentre una disciplina che affidasse la scelta del rito a una parte e l’onere di attivarlo all’altra sarebbe piuttosto incongrua. L’introduzione del processo a cognizione piena spetta dunque a chi ha ottenuto l’ingiunzione; ma forme e tempi vanno chiariti.

Nella giurisprudenza di merito, come abbiamo constatato sopra, ha prevalso l’opinione secondo cui l’avvio della fase a cognizione piena avviene a cura del giudice che ha emesso l’ordine di pagamento: ricevuta l’opposizione, l’ufficio procede motu proprio alla iscrizione della causa nel ruolo e alla designazione del magistrato, che a sua volta fissa l’udienza e invita la parte a dare impulso al processo. Il primo atto di parte, successivo all’opposizione, si inserisce dunque in un processo già avviato dall’ufficio giudiziario che ne ha già tracciate le coordinate spazio-temporali; e serve essenzialmente ad adattare i contenuti della domanda ai requisiti prescritti dal modello a cognizione piena applicato nel caso concreto.

Le Sezioni unite disattendono questa linea: non spetta al giudice fissare la data della prima udienza, né indicare il rito né (quando non ci fosse coincidenza tra il giudice dell’ingiunzione e quello competente per la cognizione piena) il giudice competente. Secondo la decisione in commento il giudice si limita invece ad assegnare all’ingiungente un termine perentorio per l’instaurazione del giudizio, mentre sta alla parte individuare ogni altro elemento a cominciare dalla scelta del rito.

Alla Cassazione non sfugge che il Regolamento prevede “il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario” (così il 24° Considerando, confortato dall’art. 17); e che il suo essere automatico implica che il giudice sia munito di poteri coerenti con questo risultato. Ma secondo la Corte questa previsione richiede una lettura “minimalista”: implica senz’altro che il giudice dell’ingiunzione assegni un termine perentorio per l’instaurazione del giudizio; tuttavia non attribuisce al giudice anche il potere di fissare la prima udienza, che trarrebbe con sé quello ulteriore di decidere rito applicabile e giudice competente. Il Regolamento insomma non si preoccuperebbe di disciplinare questo passaggio e la relativa disciplina ricadrebbe nell’ambito di normazione che l’art. 26 riserva agli Stati membri

Il decreto ingiuntivo europeo, recupero crediti Europa, non è tutt’ora utilizzato su ampia scala, si contano ancora poche decine di domande per ciascun Foro. Il nostro Studio Legale Internazionale, con partners che forniscono il servizio di avvocato, oltre che in Italia, in Austria, Slovenia, Croazia, Malta, Gran Bretagna, Spagna, Francia, Grecia ed in molte nazioni europee, può essere di aiuto a tutti quei creditori che desiderino recuperare dei crediti in Europa tramite la procedura del decreto ingiuntivo europeo.

Per consulenze e preventivi in materia di recupero crediti esteri con avvocato Ferrara,  chiama lo +390532240071

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Il Decreto ingiuntivo europeo, in www.avvocatobertaggia.org

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Articolo aggiornato al 31 Gennaio 2020

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