CREDITO SU PEGNO
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Credito su pegno: il credito su pegno è una forma di finanziamento disciplinata da una normativa del 1938, ancora vigente (Legge 10 maggio 1938, n. 745 e decreto ministeriale applicativo 25 maggio 1939, n. 1279, nonché dall’art. 106 decreto legislativo 01.09.1993 n. 385).
Articolo a cura dello Studio Legale Bertaggia di Ferrara.
Il credito su pegno è concesso per finanziamenti non elevati, con garanzia di pegno su cose mobili con le seguenti peculiarità:
– durata compresa fra tre mesi e un anno;
– rilascio di una polizza al portatore, nella quale sono descritte le caratteristiche del bene mobile, le condizioni e l’ammontare del finanziamento, che consente la circolazione del bene oggetto della garanzia;
– presenza di una stima del bene oggetto di pegno da parte di un perito;
– vendita all’asta dei beni dati in garanzia del finanziamento non restituito;
– subordinazione del diritto del proprietario alla restituzione del bene oggetto del pegno al rimborso delle somme e degli interessi dovuti.
Alla normativa richiamata concernente il credito su pegno, inoltre, è opportuno richiamare le disposizioni del Codice Civile, e in particolare con l’art. 2744 del codice civile (divieto del patto commissorio) che recita ” è nullo il patto (1419) con quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno(2796 e seguenti del c.c.)”
La ratio della norma va individuata nell’esigenza che la cosa data in pegno o sottoposta ad ipoteca potrebbe avere un valore superiore all’ammontare del credito che garantisce. Di questo maggior valore il creditore non può profittare, a danno quindi del debitore e degli altri creditori.
Pertanto è nullo il patto commissorio: il patto (autonomo o aggiunto ad un’altra garanzia tipica) con il quale creditore e debitore convengano che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore (art. 2744 del Codice civile).
Questo divieto non può essere eluso con la vendita a scopo di garanzia, perché è un contratto in frode alla legge.
La norma in esame è una delle norme su cui maggiormente dottrina e giurisprudenza hanno dibattuto negli ultimi tempi, non solo per i numerosi nodi interpretativi in relazione al suo fondamento, ma anche dalla necessità di relazionarla con altri nostri istituti presenti nel sistema codicistico (art. 1500 e s.s. del c.c. c.d. vendita con patto di riscatto e agli artt. 1523 e ss. del c.c. che disciplinano la vendita con riserva di proprietà).
Quello della ricerca di soluzioni pratiche alternative per aggirare l’ostacolo dell’art. 2744 c.c. è, infatti un problema ben noto alla dottrina e alla giurisprudenza che, nel fissare i confini della norma, fissano anche i confini tra lecito e illecito in una materia dove frequentemente la posizione del creditore (e in particolare gli istituti bancari) consente l’imposizione al debitore di regolamenti contrattuali ai limiti della liceità.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo CREDITO SU PEGNO, in www.avvocatobertaggia.org
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Articolo aggiornato al 16 Settembre 2020