PERU’ DETENUTI ESPULSIONE
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PERU’ DETENUTI ESPULSIONE: LA NUOVA RIFORMA DELLA LEGGE PERUVIANA PER I DETENUTI STRANIERI
Perù detenuti espulsione: gentili lettori, in data 08/07/14 il Presidente della Repubblica Peruviana ha emesso una nuova legge, la n. 30219, ora in vigore, che, apparentemente, pare essere favorevolissima per tutti quei detenuti stranieri, quindi anche italiani, che siano stati condannati (cosa molto frequente) a meno di sette anni di carcerazione in Perù. Infatti, all’articolo 1 e 2 della legge citata si prevede che, per i detenuti stranieri non recidivi che abbiano avuto una condanna non superiore ad anni 7 di reclusione, possa essere applicata la misura amministrativa (a richiesta del detenuto stesso) dell’espulsione dal Perù, una volta scontato almeno un terzo di pena.
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara
Vista così la soluzione, per tutti i detenuti stranieri ed italiani che giacciono da anni nelle carceri peruviane, sembra veramente eccezionale: un terzo di pena, l’espulsione dal paese e….via: si è liberi, senza vincoli e senza obblighi. Ma…è veramente così?
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Questo Studio Legale Avvocato Bertaggia, ha già ricevuto numerosissime richieste (da parte di detenuti italiani in Perù) di chiarimenti in merito alla legge stessa talchè, compito di questo lavoro, è proprio quello di spiegare a tutti gli interessati, ed ai loro parenti, come funziona realmente tale legge, e quali sono le sue reali implicazioni per i detenuti italiani in Perù: questo, d’altronde, è quello che interessa realmente. Chiaramente la dinamica e la motivazione di questa norma sono da ricercarsi nella politica penitenziaria di Lima, difatti lo stato andino è desideroso di evitare l’eccessivo sovraffollamento carcerario per cui ha cercato (e trovato) un modo per poter svuotare le carceri almeno da tutti quegli stranieri (in maggioranza sudamericani) che costituiscono uno dei primi motivi del sovraffollamento carcerario, nonché un notevole indice di spesa per le casse statali. Logica e giustificata quindi la decisione di espellere (seppur dietro richiesta volontaria) tutti coloro che affollano, da stranieri, le carceri peruviane. Ma, cosa accade al cittadino italiano condannato in Perù, ad esempio, ad anni sei da un tribunale peruviano? Scontato un terzo della pena se ne torna a casa in Italia senza problemi? Non ci saranno conseguenze per lui? Questo è ciò che la maggior parte dei detenuti, male informati, dicono fra loro in carcere e, sopratutto, sperano. Ma un conto sono le speranze, un altro la realtà, molto più cruda e gravida di conseguenze negative.
Andiamo per ordine, e cerchiamo di capire quali sono le norme di legge che regolamentano, per il cittadino italiano, le condanne subite all’estero, e quali le conseguenze per il cittadino italiano che sia stato condannato da uno stato estero, fra cui, ovviamente, anche il Perù. In realtà (a parte le convenzioni bilaterali fra gli stati, per cui infra) le norme non sono tante, e neppure di particolare complessità.
Gli istituti dell’esecuzione in Italia di sentenze penali straniere sono normate dagli artt. 730-741 c.p.p.. La ratio di tali norme si ritrova a livello costituzionale con la finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.), dal momento che il condannato ha (o meglio avrebbe) più possibilità di reinserimento sociale se può espiare la pena nel Paese in cui ha concreti legami sociali e familiari.
PERU’ DETENUTI ESPULSIONE: L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA PENALE STRANIERA
L’istituto del riconoscimento delle sentenze penali straniere previsto dal codice di rito è il principale riferimento, sia per consentire la produzione di effetti previsti dal codice penale, sia per dare concretamente esecuzione a norme pattuite fra le parti italiana-straniera.
Vi sono sostanzialmente due tipi di riconoscimento: quella relativa agli effetti penali e quella concernente gli effetti non penali, con limiti e condizioni – e procedimento – in comune.
Il primo tipo (artt. 730, co. 2, 732 e 741, co. 1 c.p.p.) ricalca la finalità del previgente istituto, mentre il secondo (art. 731 c.p.p.) prevede che la sentenza debba essere riconosciuta affinché risulti eseguibile come un qualsiasi altro provvedimento emesso da un giudice italiano così come per effetti diversi da quelli previsti dall’art. 12 c.p.
Il riconoscimento in Italia delle sentenze penali emesse da un giudice straniero è stato previsto non solo per consentire la produzione di alcuni, limitati effetti (quelli, cioè, previsti dai nn. 1, 2 e 3 del co. 1 dell’art. 12 c.p.), «ma anche allo scopo di dare attuazione alle disposizioni dei vari accordi internazionali intervenuti finora tra gli Stati»
In realtà, molteplici possono essere le finalità sottese alla richiesta di riconoscimento:
a) per gli effetti previsti dal codice penale (art. 730 c.p.p.);
b) per gli effetti civili (art. 732 c.p.p.);
c) per le disposizioni civili di sentenze penali straniere (art. 741 c.p.p.);
d) per l’esecuzione dei capi penali a norma di accordi internazionali (art. 731 c.p.p.). Rammentiamo inoltre che nell’ambito dell’Unione Europea, opera attualmente la disciplina di cui al d.lgs. n. 161/2010 (sempre che gli altri Paesi abbiano recepito anche loro la decisione quadro), mentre in ambito extraeuropeo esistono diversi accordi sottoscritti dallo Stato italiano con altri Paesi, fra cui con il Perù.
PERU’ DETENUTI ESPULSIONE: LE CONSEGUENZE DEL RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA PENALE STRANIERA
Ovviamente quando una sentenza non è riconosciuta, è priva di qualsivoglia effetto in Italia, anche perché il presupposto basilare e fondamentale per il riconoscimento della sentenza penale straniera è l’esistenza di un trattato di estradizione con lo Stato la cui autorità giudiziaria ha emesso il provvedimento (art. 12, co. 5, c.p.): fra Italia e Perù, abbiamo visto che detto trattato non solo esiste ma è in vigore da un 20ennio.
Bisogna però considerare che il codice di rito ha conservato un buon margine di autonomia decisionale, in quanto disciplina specificamente le modalità di esecuzione della pena avuto riguardo al provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria penale straniera, estendendo la gamma degli effetti delle sentenze straniere anche a quelli ulteriori e diversi da quanto previsto dall’art. 12 c.p.: ha altresì ampliato le ipotesi per le quali è possibile il ricorso a tale procedura, volto, lo si ripete, a rendere esecutivi in Italia gli effetti penali di una sentenza emessa da un giudice penale di uno stato estero. La mancanza di un trattato internazionale non è comunque più rilevante, dal momento che l’attuale disciplina prevede che il Ministro possa chiedere il riconoscimento della sentenza anche in mancanza di un accordo internazionale, purché però lo Stato richiedente fornisca le dovute rassicurazioni in ordine alla compatibilità dell’ordinamento straniero con quello interno.
Nel concreto quindi l’inesistenza di accordi o trattati internazionali per il riconoscimento della sentenza straniera viene comunque superata con la previsione dell’espressa richiesta del Ministro, il quale può decidere, per qualsivoglia tipo di motivazione, di chiedere, ed ottenere, il riconoscimento degli effetti penali in Italia di una sentenza emessa da un giudice penale straniero.
PERU’ DETENUTI ESPULSIONE: I PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA PENALE STRANIERA
Affinché il titolo derivante da una sentenza straniera possa concretamente essere riconosciuto ed avere effettiva validità in Italia, deve trovare la sua origine in una sentenza penale, di qualunque genere e natura, anche il c.d. “patteggiamento”.Per rispettare in maniera pedissequa il codice penale, che parla dell’eseguibilità delle sentenze straniere “come fossero italiane” occorre rispettare sempre i presupposti previsti dall’art. 733 c.p.p., i quali sono:
a) la “irrevocabilità” secondo le leggi dello Stato in cui è stata emessa la sentenza di cui si chiede il riconoscimento;
b) la mancanza di disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano;
c) la verifica che il condannato abbia avuto un “giusto processo” e che la pronuncia sia compatibile con i diritti minimi riconosciuti dal nostro Paese all’imputato, ossia che il provvedimento sia stato emanato da un giudice indipendente ed imparziale, che l’imputato sia stato citato regolarmente in giudizio, che gli sia stato riconosciuto il diritto ad essere interrogato in una lingua a lui comprensibile con l’assistenza di un difensore;
d) l’accertamento circa l’assenza di discriminazioni (per motivi di razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche, o condizioni personali o sociali) subite dall’imputato nel corso del processo che abbiano potuto influire sullo svolgimento dello stesso;
e) il rispetto del principio della “doppia incriminabilità”, ossia che il provvedimento abbia avuto ad oggetto fatti previsti come reato anche dall’ordinamento italiano;
f) l’accertamento che non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile dall’autorità giudiziaria italiana per lo stesso fatto e nei confronti della medesima persona;
g) l’accertamento che nello Stato non sia pendente un procedimento penale, anche se non definito, per lo stesso fatto e nei confronti della medesima persona.
In definitiva, perché possa essere riconosciuta la sentenza straniera, è necessario che la decisione sia scaturita da un “giusto processo”, ossia che abbia avuto le caratteristiche riconosciute dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14) e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 6).
Gli elementi c.d. “minimi” del giusto processo sono da trovare nel giudizio espresso da un «giudice indipendente e imparziale», nella regolarità della citazione nel giudizio, nella riconosciuta facoltà di “autodifesa”, incluso l’interrogatorio in lingua comprensibile con diritto all’assistenza legale; di più, deve trattarsi di un processo giusto e privo di discriminazioni, nel rispetto del principio che vuole non si sia processati due volte per uno stesso fatto, e del doppio grado di giurisdizione e, ovviamente, presupponendo l’esistenza necessaria della clausola della doppia incriminazione, non essendo possibile l’esecuzione di una sentenza straniera per un fatto che non sia previsto come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli effetti per i quali viene richiesto il riconoscimento.
PERU’ DETENUTI ESPULSIONE: LA PROCEDURA DEL RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA PENALE STRANIERA
La procedura risulta essere unica, con una differenziazione solo in merito al ruolo dei soggetti coinvolti (Ministro della giustizia, procuratore generale e Corte d’appello), alle loro peculiari funzioni e alla legittimazione ad attivare tale procedimento: d’altro canto è evidente che, in ogni caso di riconoscimento di sentenza penale emessa dal Giudice penale estero, il provvedimento estero riconosciuto sarà eseguito secondo la legge italiana, con la conseguente applicabilità degli istituti dell’ordinamento procedurale penale italiano come previsti dal libro X del codice di rito, nonché da tutte le ulteriori norme del c.d. “ordinamento penitenziario”.
Qualora vi sia una richiesta di riconoscimento della sentenza penale straniera per ottenerne gli effetti penali, colui che dà impulso alla procedura è il Ministro della giustizia che, quando riceve, dall’autorità penale estera, una sentenza di condanna o di proscioglimento, la trasmette, senza ritardo, al procuratore generale presso la Corte d’appello competente, con la traduzione e con tutti gli atti ad essa allegati. Trasmette, altresì, anche la richiesta indicata ai sensi dell’art. 12, co. 2, c.p., ossia la richiesta che il Ministro presenta per il riconoscimento, quando non esiste (casi rari) un trattato di estradizione con il Paese che ha emesso il provvedimento di cui si chiede il riconoscimento.
Quindi, quando il riconoscimento concerne gli effetti dell’art. 12, co. 1, nn. 1, 2 e 3, c.p. (rispettivamente: recidiva, abitualità, professionalità o tendenza; pena accessoria; misura di sicurezza personale), il procuratore generale presso la Corte d’appello territorialmente competente, promuove la procedura di riconoscimento con richiesta alla Corte d’appello; a tal fine, può chiedere all’autorità straniera che ha emesso il provvedimento, tramite lo stesso Ministero, l’invio della documentazione e delle informazioni che ritiene opportune per l’esercizio del suo potere, così come può chiedere all’autorità straniera, direttamente o per mezzo del dicastero, l’invio del provvedimento per “rogatoria”: la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 12 c.p. comporta la necessaria raccolta di tutte le informazioni necessarie.
Il procuratore generale ha però anche un’autonomia di iniziativa quando venga a conoscenza dell’esistenza della sentenza direttamente dall’autorità estera, anche per il tramite del Ministero: nella disciplina attuale infatti l’iniziativa dell’organo inquirente è atto dovuto, poiché l’indagine del procuratore generale cade su un complesso di condizioni concernenti l’osservanza di garanzie giurisdizionali, tant’è che la richiesta deve contenere l’indicazione degli effetti per i quali si domanda il riconoscimento.
Questo è il problema principale che va contemperato con la nuova normativa di legge peruviana: difatti l’espulsione del detenuto italiano dal territorio peruviano non comporta la cessazione della condanna irrogata dal tribunale peruviano, anzi, detta condanna permane, è legittima, e potrebbe obbligare l’autorità penale italiana a darvi esecuzione in territorio italiano, laddove, ovviamente, il detenuto espulso faccia rientro nel territorio nazionale italiano.
Una volta ottenuta la documentazione necessaria per l’inoltro della richiesta di riconoscimento, il procuratore generale investe della decisione la Corte d’appello, specificando nella richiesta le finalità del riconoscimento.
La richiesta, vagliata dal Ministro della giustizia e trasmessa al procuratore generale, non è tuttavia assolutamente obbligatoria. Secondo la giurisprudenza prevalente difatti, il procuratore generale non è obbligato a procedere solo per i fini individuati dal Ministro, in quanto l’art. 730, co. 2, c.p.p. gli attribuisce ampia autonomia di azione: in definitiva il procuratore generale è libero di agire oppure no. Questo margine di incertezza rende pericolosissimo il tornare in Italia, da parte del detenuto italiano che abbia chiesto l’espulsione ai sensi della legge peruviana citata, poiché non ha certezza, una volta arrivato in Italia, se la sua condanna penale verrà proseguita anche in Italia, e quando.
Questo il motivo per cui consigliamo fortemente al detenuto italiano condannato in Perù di usufruire della Convenzione per il trasferimento delle persone detenute, che lascia assoluti margini di certezza in punto al trasferimento ed alla prosecuzione della condanna in Italia.
PERU’ DETENUTI ESPULSIONE: IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE ESTERE A NORMA DI ACCORDI INTERNAZIONALI
Tra gli “altri effetti” seguenti al riconoscimento della sentenza straniera e previsti dal codice di rito, l’ambito più rilevante, e quello oggetto principale della presente disamina, è proprio quello volto all’esecuzione della pena contenuta nel provvedimento straniero, sempre che tale forma di cooperazione sia disciplinata da accordi penali internazionali.
A riprova di ciò vi è il fatto che quando il riconoscimento della sentenza straniera sia richiesto a norma degli accordi internazionali, l’art. 731 c.p.p. fissa una procedura diversa: se ai sensi dell’art. 730 c.p.p. il Ministro si limita a trasmettere quanto ricevuto, nel caso previsto dall’art. 731, è il Ministro a richiedere espressamente il riconoscimento per tutti gli altri effetti, diversi da quelli previsti dal codice penale.
Questi ultimi effetti sono i più pericolosi, poiché non presuppongono un riconoscimento finalizzato all’utilizzazione del giudicato straniero per effetti penali o civili, bensì per la concreta esecuzione delle disposizioni contenute nel provvedimento di condanna.
Per ottenere ciò, il Ministro trasmette al procuratore generale (presso la Corte d’appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario giudiziale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o, diversamente, presso la Corte d’appello di Roma) una copia della sentenza straniera tradotta, nonché tutta la documentazione e tutte le informazioni utili e necessarie al riconoscimento.
Qualora venga proposta, il Ministro trasmette anche la domanda di esecuzione nello Stato italiano da parte del paese straniero, ovvero un atto da cui si evinca il nulla osta alla esecuzione in Italia.
Allo stesso modo, la medesima procedura si applica anche quando il provvedimento dell’autorità straniera contenga disposizioni circa l’esecuzione di una confisca, così come previsto dall’art. 731, co. 1bis, c.p.p.
PERU’ DETENUTI ESPULSIONE: LA PROCEDURA INNANZI ALLA CORTE D’APPELLO
In tutti i casi in cui si procede alla verifica del rispetto delle condizioni di cui agli artt. 730-733 c.p.p., la Corte d’appello ha una legittimazione speculare a quella riconosciuta alla Corte di cassazione nell’esame di ammissibilità dei ricorsi ai sensi di quanto disposto dall’art. 610 c.p.p.
Negli altri casi, la Corte d’appello ha una competenza di giudice dell’esecuzione, così come determinato dall’art. 735 c.p.p. in combinato disposto con l’art. 738 c.p.p.
La Corte decide con sentenza ricorribile per cassazione all’esito di un’udienza camerale, alla quale ha diritto di partecipare il condannato che, se non assistito da un difensore di fiducia, viene tutelato con la nomina di uno di ufficio. Se v’è riconoscimento, la sentenza deve indicare espressamente gli effetti del riconoscimento stesso.
La Corte d’appello – oltre a determinare la pena da eseguire, a dare esecuzione ai provvedimenti di confisca ed applicare, eventualmente, misure cautelari – deve creare il titolo che andrà eseguito, ordine che non potrà certo essere costituito dalla sentenza straniera, ma sarà quel titolo composto, in virtù di quanto previsto dall’art. 650 c.p.p.: cioè la sentenza straniera originaria, che di per sé non sarebbe sufficiente ad acquisire forza esecutiva in Italia, unitamente al provvedimento di assimilazione, che consente al provvedimento estero di produrre i suoi effetti in Italia, una volta che l’autorità giudiziaria italiana abbia accertato la possibilità di recepirlo.
Quando, quindi, la Corte d’appello avrà riconosciuto la condanna penale straniera, ritenuta senza tema di smentita quale accertamento globale e definitivo della responsabilità del condannato, la pena da scontare in carcere in Italia non può differire nella specie, né eccedere in quantità la misura stabilita dalla legge italiana; inoltre, le norme penali straniere che stabiliscono una sanzione concreta devono essere convertite in quelle equivalenti previste dalla legge italiana: nel concreto quindi, il giudice italiano deve assicurarsi che la pena detentiva irrogata dallo Stato estero non ecceda il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana, né superi quella stabilita dalla sentenza straniera e, nel determinare la pena finale da eseguire in Italia, deve basarsi su criteri di proporzionalità ed adeguatezza, tenendo conto sia della natura della pena irrogata all’estero, sia di quella prevista dalla legge italiana per il medesimo fatto, qualora enormemente differenti fra loro.
Si ricorderà anche una questione molto importante: l’eventuale estinzione della pena nello Stato di condanna (quale, forse, potrebbe desumersi accadere a una prima, ma errata, interpretazione della nuova legge peruviana) non preclude il riconoscimento della sentenza penale straniera (Cass., 31.1.2007, n. 6865) e, nella procedura di adeguamento, i giudici della Corte d’appello devono tener conto dei “benefici penitenziari” già acquisiti dal condannato durante l’esecuzione all’estero, una volta riconosciuto il titolo, quindi, alla sua esecuzione procede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento; quest’organo giurisdizionale è equiparato, ad ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario (art. 738, co. 2, c.p.p.).
Nell’attesa della procedura di riconoscimento, la Corte d’appello, su richiesta del procuratore generale, può disporre l’applicazione di “misure coercitive” , quindi anche la carcerazione (art. 736 c.p.p.).
In definitiva quindi, è possibile affermare come la Legge 30219 dello 08/07/14, dello Stato del Perù, sia, allo stato, interpretabile come un mero strumento deflazionistico interno al Perù, volto al fine di limitare il sovraffollamento carcerario peruviano. Ma, detta legge, non rappresenta nessun particolare vantaggio per i cittadini italiani detenuti in Perù, atteso che a seguito dell’espulsione, gli stessi potrebbero comunque (qualora rientrino in Italia) scontare il residuo della pena detentiva come sopra, nell’incertezza del come e del quando ciò accadrà (magari ad anni di distanza dal rimpatrio). Molto meglio è quindi, per tutti coloro che si trovano detenuti in Perù, utilizzare il Trattato sul trasferimento delle persone detenute fra Italia e Perù, di cui alla legge Legge 24 Marzo 1999 n. 90 .
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Articolo aggiornato al 28 Marzo 2023