Adozione

ADOZIONE

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L’adozione è un istituto giuridico che permette ad un soggetto, l’adottante, di “trattare” ufficialmente un altro soggetto come figlio, pur non essendone genitore in senso biologico, conferendogli il proprio cognome.

Le coppie italiane che decidono di adottare, devono seguire una procedura complessa, volta a garantire l’interesse del minore a vivere in una famiglia adeguata alle sue caratteristiche e necessità.

1. L’adozione di minori

La disciplina del procedimento di adozione dei minori è collocata nella Legge n. 184/1983. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e tra cui non si sia instaurata una separazione personale, neppure di fatto negli ultimi tre anni. L’età degli adottanti deve superare di almeno di 18 anni e di non più di 45 l’età dell’adottato. Dall’altro lato, l’adozione viene disposta a favore dei minori che vengono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni successivamente all’accertamento del loro stato di abbandono. Inoltre, il minore che ha già compiuto i 14 anni non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso.

La domanda di adozione dev’essere inoltrata al Tribunale per i minorenni, il quale dispone l’esecuzione di indagini, svolte dai servizi locali socio-assistenziali, idonee a verificare la situazione personale ed economica della famiglia richiedente, la capacità di educare il minore e i motivi per cui è stata richiesta l’adozione. Dopo lo svolgimento delle indagini, il Tribunale effettua una selezione tra le varie coppie richiedenti, scegliendo quella maggiormente rispondente all’interesse del minore, e dispone l’affidamento preadottivo della durata di un anno, durante il quale la famiglia verrà monitorata da parte dei servizi sociali e del Tribunale medesimo. Infine, decorso un anno dalla data dell’affidamento, il Tribunale deciderà con sentenza sull’adozione.

2. L’adozione in casi particolari

Vi sono situazioni in cui l’adozione è consentita anche se nei confronti del minore non è stato dichiarato lo stato di adottabilità. Infatti, ai sensi dell’art. 44 della Legge n. 184/1983, i minori possono essere adottati:

a) da persone unite al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente legame consolidato quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge, nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;

c) quando il minore, orfano di padre e di madre, sia un soggetto invalido;

d) quando sia stata accertata la impossibilità di effettuare l’affidamento preadottivo.

In tutti questi casi è richiesto il consenso dell’adottante e dell’adottato che abbia già compiuto i 14 anni.

3. L’adozione internazionale

Nel caso in cui una coppia residente in Italia desideri adottare un minore straniero residente all’estero, è necessario che la coppia presenti una dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni, richiedendo che venga dichiarata, nei loro confronti, l’idoneità all’adozione. A questo punto il Tribunale trasmette la pratica ai servizi sociali, i quali, dopo aver eseguito le oppadozione maggiorenni

ortune verifiche, trasmettono una relazione al Tribunale medesimo. Quest’ultimo provvederà poi con decreto motivato sull’idoneità della coppia all’adozione.

Entro un anno dalla comunicazione del decreto, la coppia deve attivare la procedura, prendendo contatti con gli enti autorizzati a curare le procedura per l’adozione internazionale.

4. L’adozione di maggiorenni

Questo particolare tipo di procedura adottiva è l’unico a trovare la propria disciplina all’interno del Codice Civile ed è consentita alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni 35 e che superano almeno di 18 anni l’età di coloro che intendono adottare. E’ richiesto il consenso dell’adottante e dell’adottato e l’assenso dei genitori dell’adottando e del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati.

Per ciò che concerne gli effetti, l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. Tuttavia questa tipologia di adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione e l’adottato mantiene tutti i diritti e doveri verso la propria famiglia di origine.

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Articolo aggiornato al 22 Giugno 2020

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