CASSETTE DI SICUREZZA E CONTROLLI:
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COMPLETA ASSENZA E TUTELA DELLA PRIVACY DEI POSSESSORI DI CASSETTE DI SICUREZZA
Gentili lettori, in ambito di cassette di sicurezza e controlli, riportiamo un articolo da “Italia Oggi“, da cui si evidenzia come ormai, in Italia, il fatto stesso di possedere una cassetta di sicurezza sia divenuto un grave problema. La privacy è completamente annullata e il solo fatto di accedervi in più occasioni può significare divenire sospetti agli occhi del fisco. In altre parole non esistono le cassette di sicurezza anonime.
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27 marzo 2013 di Beatrice Migliorini / Italia Oggi
Cassette di sicurezza scoperchiate. Sia la frequenza degli accessi, sia gli importi dell’eventuale massimale assicurativo saranno infatti sottoposti a un monitoraggio costante da parte dell’Agenzia delle Entrate. I dati, che andranno a comporre la nuova anagrafe tributaria, saranno trasmessi dagli intermediari finanziari.
Una curiosità fiscale che sarebbe andata anche oltre, se non fosse intervenuto il monito da parte del garante per la privacy all’Agenzia delle Entrate in merito alla impossibilità di rendere noto il contenuto delle cassette, che era l’obiettivo iniziale degli 007 fiscali. Sono queste alcune indicazioni operative fornite dall’amministrazione finanziaria ieri durante il Convegno dell’Afin (Associazione finanziarie italiane), avente ad oggetto l’entrata in vigore della nuova anagrafe tributaria e le novità in materia di antiriciclaggio. Secondo le Entrate, dunque, spie per andare a costruire eventuali futuri controlli sarà la frequenza degli accessi alla cassetta di sicurezza. Un criterio per determinare il probabile contenuto di questa. Allo stesso modo sarà considerato anche il fatto che l’intestatario della cassetta decida di ricorrere ad un’assicurazione ulteriore, rispetto a quella standard prevista dalle banche. Avere una cassetta di sicurezza, insomma, rischia quindi di trasformarsi in un’arma a doppio taglio.
Novità anche sul fronte Isee. La nuova anagrafe prende di mira anche i furbetti dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente), i dati che alimenteranno il cervellone dell’Agenzia delle Entrate saranno utilizzati per rafforzare le verifiche di attendibilità delle informazioni contenute nell’Isee. In base al provvedimento del 25 marzo, del direttore dell’Agenzia delle Entrate, «le informazioni comunicate saranno altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione dell’Isee, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione». Verranno quindi effettuati dei controlli incrociati, partendo dai dati comunicati all’anagrafe tributaria, mirati a far emergere le irregolarità in merito alle dichiarazioni Isee.
Cancellazione dei dati condizionata. I dati che complessivamente andranno a comporre la nuova anagrafe tributaria, resta in dubbio la questione della cancellazione di questi, allo scadere dei sei anni. Se infatti, in base a quanto previsto dal già citato provvedimento del 25 marzo, risulta che «i dati saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno a cui è riferibile la comunicazione», viene fatta però una particolare eccezione. Giuseppe Tonetti, della direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate, ha infatti evidenziato: «I termini previsti per la cancellazione dei dati restano di sei anni, a meno che, prima dello scadere del termine, non sia scattato un contenzioso, avente ad oggetto la veridicità dei dati stessi». La cancellazione dei dati, è quindi sottoposta a condizione.
Anche il codice fiscale e le traduzioni possono essere un problema. L’assenza di un sistema certificato per il calcolo del codice fiscale per le imprese, è un problema risolto solo in parte. In base a quanto emerso dal convegno dell’Afin infatti, in caso di difficoltà nel reperire il corretto codice fiscale di una qualsiasi impresa, è preferibile l’invio solo dei dati anagrafici. Questa soluzione, che è stata adottata in base ai numerosi ingolfamenti dei codici errati non risolve però il problema alla radice. Ad oggi quindi, per stessa ammissione dei responsabili non è presente un sistema codificato che possa essere utilizzato da tutti gli utenti, per il corretto calcolo del codice fiscale delle imprese, sia italiane che non.
Oscura resta anche la questione relativa alla traduzione integrale degli atti depositati dalle imprese non italiane. Ad oggi infatti, a meno che gli atti depositati dalle imprese internazionali, per qualsiasi adempimento burocratico all’estero, non siano in lingua inglese, è necessaria la traduzione giurata dei dati che devono essere inviati all’anagrafe tributaria.
Per il Sid non è necessaria una nuova registrazione. Tutti gli utenti che in precedenza si erano già registrati su Fisco online o Entratel, non dovranno procedere a una ulteriore registrazione sul nuovo sistema Sid, elaborato dall’Agenzia delle Entrate. La nuova piattaforma fornirà loro infatti, previo inserimento dei dati di accesso precedenti, delle nuove specifiche per l’accesso. Per i nuovi utenti invece, sarà necessario prima registrarsi sulle vecchie piattaforme, per poter usufruire poi, della stessa procedura.
CASSETTE DI SICUREZZA E CONTROLLI: LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Le Cassette di Sicurezza non sono immuni dai controlli fiscali. Fino a qualche anno fa una soluzione di questo tipo era in grado di garantire la sicurezza di essere completamente anonimi agli occhi del Fisco. Ora non più. Grazie alla normativa antiriciclaggio le banche sono obbligate a dichiarare, anche al Fisco, i nomi di coloro che hanno stipulato un contratto di questo tipo. L’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza hanno la possibilità di richiedere l’apertura della Cassetta di Sicurezza in banca. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate ottenga dal Giudice la possibilità di controllare il contenuto delle Cassette di Sicurezza lo può fare. Le Cassette di Sicurezza non offrono alcuna garanzia di anonimato nei confronti del Fisco.
Gli istituti bancari Italiani sono tenuti, a partire dal 2014, a comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni relative ai rapporti continuativi intrattenuti.
Tra i rapporti continuativi sono comprese anche le Cassette di Sicurezza. L’obiettivo di questo provvedimento emesso nel 2013 dalla Banca d’Italia ha l’obiettivo di contrastare:
- Il riciclaggio di denaro proveniente da fonti illecite;
- L’evasione fiscale.
Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha a disposizione una banca dati ove sono censiti i soggetti che usufruiscono di questo tipo di servizi per depositare beni preziosi.
La banca è tenuta a riferire all’Agenzia delle Entrate alcune informazioni tra cui:
- Nome e Cognome dell’intestatario del contratto di locazione della cassetta di sicurezza
- Numero di accessi alla cassetta in un anno
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Cassette di sicurezza e controlli: assenza di privacy, in www.avvocatobertaggia.org
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Articolo aggiornato al 27 Marzo 2013