Aprire società estera: la procedura, la convenienza.

APRIRE SOCIETA’ ESTERA: LA PROCEDURA, LA CONVENIENZA

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Aprire società estera: un desiderio comune, stanti i tempi di particolare crisi economica in cui viviamo, un’aspirazione leguttima per tutti coloro che desiderano vivere e lavorare regolarmente, in stati civili, non nemici degli imprenditori, e con un regime fiscale equo che consenta, oltre al giusto pagamento delle tasse, anche un margine di profitto dignitoso. Ma copme è possibile aprire una società all’estero regolarmente, legalmente, e senza incappare in reati o in questioni civili o fiscali negative? Scopriamolo assieme con questo approfondito studio.

Articolo a cura dellAvvocato Bertaggia di Ferrara→.

APRIRE SOCIETA’ ESTERA: LA SCELTA DELLA GIURISDIZIONE

In tanti nostri precedenti articoli ci eravamo occupati dell’argomento,particolarmente in questo→, dedicato alle giurisdizioni da noi trattate, particolarmente, vedremo ora di trattare tutte le questioni relative all’apertura di una società estera in un unico articolo.

Aprire una società estera è una questione altamente professionale e delicata: molte sono le cose da tenere presenti, diversamente si rischia soltanto di acquistare uno strumento vuoto, sovente esterovestito, in grado di provocare solo danni all’incauto imprenditore, che si è fatto abbagliare solo dal prezzo basso o da spiegazioni fornite non da seri professionisti, ma da improvvisati “venditori di società“. Uno dei fattori principali da tenere in considerazione sono gli stati con i quali la nuova società estera farà commercio di merci o servizi: infatti, ad esempio, se l’attivvità sarà espletata all’interno della EU bisognerà tenere presente la necessità di registrare la partita IVA comunitaria VIES. Già questo obbligo può indirizzare la scelta della società estera, in punto alla giurisdizione, e portarla a scegliere una giurisdizione EU come ad esempio, Slovenia→, Austria→, ma anche Malta→, Croazia→, oppure Cipro→ o Slovacchia→. Generalmente comunque, all’interno del diritto fiscale EU, la normativa IVA è abbastanza similare, ma vi sono comunque considerazioni da valutare attentamente.

Ad esempio, alcune giurisdizioni chiedono la registrazione ai fini IVA per qualunque importo di fatturato, altre solo al superamento di determinate soglie.

Vi è anche da valutare una giurisdizione sulla base delle aliquote fiscali applicate (si può andare dallo 0% di Panama→ o Gibilterra→-al sussistere di determinate condizioni-al 33% della Francia, o al 5% di Malta), sulla base del costo del lavoro (il più basso in Europa in Albania→), sull’efficenza della giustizia civile, sull’indice di corruzione dei pubblici funzionari, sulla velocità della burocrazie, e su tanti altri fattori che saranno esaminati personalmente durante la fase consulenziale in materia di costituzione di società estera→.

Si può anche valutare la creazione di una interessantissima struttura offshore a Hong Kong, località eccezzionale per lo sviluppo imprenditoriale internazionale.

Altro problema che molti non considerano quando debbono costituire una società estera, è quello relativo all’apertura dei conti correnti bancari aziendali→. Operazione diventata difficilissima quasi ovunque, virtualmente impossibile in giurisdizioni quali la Repubblica di San Marino→, Malta, la Slovenia, il Regno Unito, a meno che non ci si affidi a professionisti esperti, realmente presenti nella giurisdizione nella quale l’imprenditore desidera aprire la società.

Infine non viene quasi mai considerata l’immensa mole di documentazione antiriciclaggio necessaria da ottenere, oltre a molti altri documenti burocratici essenziali per l’apertura di una società estera, che noi siamo in grado di fornire, con le relative traduzioni: documentazion e senza la quale non si otterrà lo scopo desiderato. Leggi perchè sceglierci per costituire una società all’estero→.

Purtroppo molte volte ci si sente ancora chiedere: ” cosa costa una società estera, pacchetto completo, per lavorare in Italia e pagare le tasse all’estero?”

L’esterovestizione→ non viene neppure contemplata da tali incauti imprenditori: la colpa non è loro, la colpa è la cronica mancanza di educazione all’imprenditorilità ed alla finanza che attanaglia molti italianii, e la convinzione che sia possible fare tutto da soli, senza l’intermediazione di validi professionisti: i risultati saranno inesorabilmente la commissione di reati fiscali→.

Spinti da tali convinzioni e dai prezzi che presumono essere bassi, spinti anche da una moda intramontabile, molti hanno la soluzione magica: creare un LTD a Londra!

APRIRE SOCIETA’ ESTERA: CONVIENE ANCORA APRIRE UNA LTD A LONDRA?

il nostro Studio effettua correntemente aperture di ltd nel Regno Unito, sicuramente i vantaggi in termini di costi vi sono, ma, al di là che l’aliquota fiscale è sicuramente corposa (19%-contro, ad esempio, il 10% fino a € 400.000,00 di fatturato in Croazia), poi come lavorerete in Gran Bretagna?, i costi di locazione e di vita, gli spostamenti necessari, rendono la Gran Bretagna attrattiva solo per business che debbano effettivamente espletarsi sul territorio, oppure come holding societarie: diversamente, oltre a non riuscire ad aprire un conto corrente fisico senza un director residente, avrete solo il risultato di una ltd che poi sarà esterovestita.

APRIRE SOCIETA’ ESTERA: LA FORMA GIURIDICA DELLA SOCIETA’ ESTERA

Ovunque nel mondo sono varie e molteplici le forme societarie,  la forma più comune è la società a responsabilità limitata s.r.l. (d.o.o. in sloveno o Ltd. in inglese z.o.o. in polacco etc). Le SRL possono essere utilizzate come società commerciali, mercantili e anche come società di partecipazione, come vere e proprie holding.

Questa scelta non è di poco conto: l’imprenditore, a seconda delle sue scelte, del tipo di business, di ciò che vuole realmente fare, dovrà scegliere se costituire una società estera in Europa, o in altre giurisdizioni mondiali, o offshore. Noi siamo in grado di guidare e consigliare adeguatamente l’imprenditore attraverso questa difficile scelta, scelta che deve essere dettata non da impulsi del momento, ma da un ragionamento ponderato ed attuale, soprattutto consono al reale interesse del cliente. Ciò che molti dimenticano è che, anche qualora la società sia tassata poco, il reale beneficiario )il socio od i soci proprietari) pagheranno poi le imposte sugli utili distribuiti nel paese di residenza fiscale, e no  all’estero: in Italia attualmente (Maggio 2022) tale aliquota è pari al 26%.

Altro aspetto importante e spesso sottovalutato, è quello relativo alla sede legale, alle tenute contabili ed ai registri, alle assemblee societaria, alla contabilità IVA, ai bilanci et. Ogni stato ha le sue regole ed i suoi tempi. Senza uno studio attrezzato ed in grado di offrire anche tali servizi, non si andrà da nessuna parte, si avranno solo problemi.

APRIRE SOCIETA’ ESTERA: I MOTIVI PER COSTITUIRE UNA SOCIETA’ ESTERA

Molti sono desiderosi di avere un trattamento fiscale e contributivo che consenta margini di profitto rapportati all’impegno profuso, cosa difficilmente ottenibile in Italia, il tutto unito ad un trattamento burocratico più efficente e più rispettoso del contribuente, che consenta l’apertura di nuovi mercati all’estero, un costo del lavoro più limitato, delle regole fiscali meno farraginose ed una giustizia civile che sia in grado di rendere sentenza in tempi rapidi, specie in ambito societario e di recupero crediti. Tanti cercano anche giurisdizioni in cui non vi sia il preconcetto che vuole l’imprenditore come un evasore fiscale e trattato sempre con sospetto, se è vero che (purtroppo) vi sono imprenditori che evadono il fisco, è altrettanto vero che la stragrande maggioranza sono persone oneste che cercano di ottimizzare il lavoro ed espandere l’attività lavorativa, con corretteza ed onestà.

In definitiva ciò che spinge le persone ad aprire una società estera è essenzialmente insito nel desiderio di intraprendere, rischiare, lavorare in maniera fluida e profittevole. Ove tali condizioni non si verificano in Italia, vengono cercate all’estero.

APRIRE SOCIETA’ ESTERA: LA LIBERTA’ DI ALLOCARE LA PROPRIA ATTIVITA’ OVUNQUE

Su questo punto, molto importante, ma ben poco conosciuto ai più, normalmente chiamato, libertà di stabilimento, abbiamo già ampiamente scritto in questo articolo→.

Ora alcuni brevi cenni: specifichiamo cosa significa la libertà di stabilimento.

Il diritto di trasferirsi in un qualunque stato europeo membro per espletare una qualsiasi attività economica non subordinata è previsto dall’art. 49 del TFUE alle stesse condizioni previste per i cittadini di quello stato. “La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese ed in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini”.

Sarà quindi possibile:

  • Trasferire il centro della propria attività economica in un paese EU diverso da quello della provenienza.
  • Aprire in uno stato europeo diverso le filiali, agenzie o succursali.

Da ricordare: anche se la libertà di stabilimento è prevista dalla disciplina EU, ciò non toglie che la normativa fiscale continua ad applicarsi, libertà di stabilimento non vuol dire diritto di pagare le tasse dove si vuole, o di non pagarle affatto. L’esterovestizione va sempre evitata, ed è necessario avere professionisti preparati per evitarla.

APRIRE SOCIETA’ ESTERA: GLI ERRORI DA EVITARE

Questo è uno dei casi più spinosi purtroppo molti imprenditori, spinti dal “fai da te giuridico→“, incappano in errori notevolissimi, e potenzialmente molto pericolosi. Uno degli errori più  comuni consiste nel pensare di lavorare dall’Italia e fatturare dall’estero: non è obbligatorio prendere la residenza all’estero ma bisogna comprendere che, per evitare esterovestizione, bisogna dare prova che l’attività sia concretamente ed effettivamente gestita dall’estero (a parte i casi di holding), il che significa che la società deve essere realmente esercitata dal territorio estero, con tutto ciò che consegue in termini di spostamenti. In molti casi può essere conveniente trasferire anche la residenza anagrafica all’estero, specie se si ha la società in una giurisdizione molto distante dall’Italia.

Quindi, se viene costituita una società all’estero per lavorare solamente in Italia e si  tratta di un caso di pura esterovestizione. La esterovestizione, come abbiamo visto, può essere un reato qualora non si provveda provvedi a regolarizzare la posizione fiscale.

In definitiva: essere soci o amministratori di una società all’estero non è di per sé un reato. Non esiste nessuna legge che disponga il contrario, a patto che non la società estera non venga usata come schermo per pagare meno tasse in Italia o eludere il fisco italiano, cosa che, purtroppo, sovente accade.

monaco società investimenti

APRIRE SOCIETA’ ESTERA: LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE

Questo è un problema che molti imprenditori si pongono, problema inutile. Innanzitutto le tasse delle persone giuridiche si pagano secondo un principio di territorialità. Quindi se la vostra società estera è reale e non esterovestita, le imposte saranno pagate soltanto nel paese ove è sita la reale organizzazione aziendale e dove viene espletata l’attività. Esistono inoltre, praticamente fra tutti gli stati del mondo, i trattati contro la doppia imposizione, che regolamentano in tal senso la materia: cliccare per vedere l’elenco completo→.

Per le persone fisiche che lavorano all’estero e rimangono residenti in Italia, ciò che viene pagato all’estero diviene un credito d’imposta da usare in detrazione sul saldo delle tasse da pagare in Italia.

APRIRE SOCIETA’ ESTERA: EVITARE ESTEROVESTIZIONE

Abbiamo già parlato a lungo, sopratutto nel nostro blog, di esterovestizione: varrà la pena insistere su questo argomento, che non viene mai sufficentemente compreso dagli imprenditori che vogliono internazionalizzarsi.

La società deve essere realmente e non fittiziamente esistente ed operativa nello stato in cui ha la sua sede, e essere in grado di darne concreta prova. Tutto qui.

Occorre, in definitiva non solo lavorare realmente all’estero, ma anche fornire prova che tale circostanza sia reale. Per approfondire questo argomento: cercate esterovestizione nel nostro blog→.

Bisogna imparare a diffidare di chi offre soluzioni semplici, ed a prezzi bassi: il diritto societario internazionale è una disciplina che solo avvocati e commercialisti esperti in materia possono trattare. Con determinate condizioni si può giungere a non pagare nulla di tasse, in determinate giurisdizioni, ma bisogna realmente essere in quella giurisdizione, lavorare come prevede la legge locale, e seguire ogni tipo di regola estera ed internazionale che può consentire ciò, Sono regole molto complesse, che solo professionisti esperti sono in grado di conoscere e fare applicare ai loro clienti.

La differenza fra il fare le cose superficialmente e farle professionalmente, è il successo o l’insuccesso dell’impresa, oltre, ovviamente al lungo strascico di procedimenti fiscali e penali che dall’esterovestizione derivano.

Sono finiti i tempi del “apri la società estera, lavora in Italia e non pagare le tasse”: purtroppo ancora molti vogliono illudersi che sia così, ma così non è. Nè lo sarà mai più.

In ogni caso non bisogna confondere il diritto di libero stabilimento, il quale facoltizza l’imprenditore nell’aprire la sua società all’estero dove ritiene opportuno o vantaggioso, con la possibilità di pagare le tasse in uno stato e lavorare in un altro. Ciò (a parte alcune giurisdizioni offshore) non è normalmente possibile.

Frequentissimi sono i trasferimenti degli imprenditori italiani verso paesi con tassazione più vantaggiosa, ma non sempre questi trasferimenti sono svolyi in modo corretto e legale. Quindi, diversi imprenditori hanno avuto problemi seri→ che si sarebbero potuti evitare qualora fossero state rispettate le norme giuridiche adeguate. Il problema principale rimane l’esterovestizione.

Non bisogna mai scordare l’articolo 73 del TUIR:

Soggetti passivi. (ex art. 87)  (2)

In vigore dal 09/04/2014

Modificato da: Decreto legislativo del 04/03/2014 n. 44 Articolo 12

Nota:

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle societa’ e dagli enti indicati nel comma 1, lettere a) e b) del presente articolo e’ ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del citato art. 1 decreto-legge n. 201 del 2011.

1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle societa’:

a) le societa’ per azioni e in accomandita per azioni, le societa’ a responsabilita’ limitata, le societa’ cooperative e le societa’ di mutua assicurazione, nonche’ le societa’ europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001→ e le societa’ cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003→ residenti nel territorio dello Stato;(1)(4)

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa’, nonche’ i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali;(4)

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa’, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale nonche’ gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;(3)

d) le societa’ e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita’ giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle societa’, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa’ e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa’ e le associazioni indicate nell’articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa’ e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresi’ residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprieta’ di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche’ vincoli di destinazione sugli stessi.

4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente e’ determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attivita’ essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente e’ determinato in base all’attivita’ effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. .

5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di societa’ ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5.

5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le societa’ o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di societa’ fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo e’ individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa’.

5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia’ autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purche’ il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche’ dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.

Durante una possibile verifica da parte dell’amministrazione finanziaria italiana bisogna regolarizzare le 3 regole base per non risultare in esterovestizione.

Per rispettare la legge è basilare identificare dove viene espletata la reale amministrazione societaria.

Se intendi costituire una società all’estero e non è possibile gestirla dall’Italia, devi recarti realmente ad amministrarla all’estero.

APRIRE SOCIETA’ ESTERA: LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Altro aspetto importante è comprendere la differenza fra la tassazione societartia e quella dei dividendi. Sonio due tasse completamente diverse: che si cumulano.

A tale rigurdo innanzitutto bisogna distinguere regole diverse per certi paesi che sono stati inseriti nella cosiddetta Black List, la lista degli stati esteri con fiscalità privilegiata sui quali vige un controllo maggiore dallo stato italiano.

I proventi dalle società estere localizzate in questi stati non godono in Italia di nessun privilegio. E per tali proventi non è possibile usufruire di nessun credito d’imposta o riduzione della base imponibile.

Quali sono i paesi della Black List? Ai sensi dell’art. 167, comma 4, DPR n 917/86: “si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale” nonché “i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia”.

La piena imponibilità dei dividendi provenienti dagli stati Black List viene limitata alle situazioni di detenzione di partecipazioni dirette in una società localizzata negli stati a fiscalità agevolata oppure, nel caso vi sia una partecipazione indiretta, di ownership di partecipazione di controllo in una società estera intermediaria in un paese White List, che raccolga utili da partecipazioni in territori a fiscalità agevolata quindi Black List.

Quindi chi detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in una società estera che detiene partecipazioni in una giurisdizione Black List sono disciplinati dell’imponibilità integrale dei proventi.

Vi è però la possibilità di chiedere all’Agenzia delle Entrate la disapplicazione delle norme se sussistono determinate condizioni: ovvero occorre fornire la prova che il motivo d’investimento in un paese Black List è per controllare una società in quel paese finalizzata da motivazioni e strategie commerciali e non per il solo risparmio fiscale.

In linea generale la tassazione dei dividendi distribuiti da società non residenti che non sono localizzate nei paesi Black List ma in altri paesi EU o extra EU che sono presenti sulla White List, è identico a quello previsto per i dividendi di fonte nazionale.

  • Il momento di imposizione è subordinato all’effettiva e concreta percezione degli utili da parte del socio secondo il principio di cassa.
  • Il dividendo estero può, nel momento dell’erogazione, subire una ritenuta d’uscita nel paese di residenza della società. Comunque, esistono delle riduzioni previste da specifici accordi in convenzioni stipulate bilateralmente dal paese in questione con l’Italia.
  • La tassazione dei dividendi in capo al socio è trattata diversamente in base alla natura del socio:
    • Persona fisica che agisce privatamente:
      1. Applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 26%. La base imponibile e formata sul netto frontiera, quindi l’utile netto dopo l’eventuale ritenuta d’uscita nel paese di residenza della società. Da notare che le tasse vengono applicate in vase alla nazione di residenza fiscale del percipiente.
    • Persona fisica che agisce nel regime di ditta individuale o società di persone:
      1. La tassazione dei dividendi è limitata al 58,14% della somma relativa. Quindi solo una parte dell’utile va a formare il reddito complessivo d’impresa.
      2. Gli utili di fonte estera concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile quando derivino da società residenti in Paesi Black List.
      3. A parte certe eccezioni, siano stati imputati al reddito del socio per trasparenza, venga dimostrato che dalle partecipazioni non è stato conseguito l’effetto di localizzare sin dall’inizio dello stesso periodo di possesso i redditi in stati o territori Black List, venga dimostrato lo svolgimento di un’effettiva attività, commerciale o industriale nello stato estero dal soggetto non residente.

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA SOCIETA’ DI CAPITALI

Ai dividendi in capo a società di capitali soggette ad IRES, si applicano le disposizioni dell’art. 89, comma 2 del DPR n. 917/86. Questa norma prevede che il reddito complessivo dei proventi percepiti da società all’estero che non sono residenti nei paesi Black list sia limitato al 5%.

Se gli utili provengono da invece società residenti in stati o territori a fiscalità privilegiata, l’esclusione da tassazione (in misura pari al 95% del relativo ammontare) è riconosciuta previa presentazione di un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate − secondo le modalità previste dal comma 5, lett. b), dell’art. 167 TUIR – finalizzate alla dimostrazione che i redditi imputati dalla società partecipata sono stati regolarmente assoggettati a tassazione in un paese a fiscalità ordinaria già dal primo periodo di possesso della partecipazione.

APRIRE SOCIETA’ ESTERA: DIRETTIVA MADRE FIGLIA

La direttiva “madre-figlia” prevede che, presenti determinate condizioni, sia possibile esentare la imposizione sugli utili in uscita dal paese delle società all’estero non residenti. In base alla legge 90/435/CEE recepita nel decreto italiano D.Lgs. 136/1993 i dividendi in uscita dalle società figlie alle società madri residenti in EU, non sono soggetti alla ritenuta alla fonte.

L’applicazione della direttiva necessita dell’esistenza di determinati requisiti:

  • La società madre deve detenere almeno il 10% del capitale della società figlia.
  • Il possesso del capitale deve corrispondere ad almeno un anno.
  • Le società di persone non rientrano in questa direttiva ma devono essere società di capitali.

In conclusione, nonostante discordanti parere (tutti errati) presenti uin rete, e senza tema di smentita, per esercitare all’estero in forma societaria, la società deve rispettare i seguenti requisiti:

  • La sede amministrativa della società all’estero deve essere fisicamente ubicata all’estero. Questo significa che gli uffici, le figure decisionali (c.d. place of effective mangement) devono operare nel paese dove le imposte devono essere pagate
  • La società all’estero deve effettivamente svolgere la sua attività o almeno una parte rilevante dell’attività nel paese in cui si desidera registrare la sede.

Tale requisito, contrariamente a ciò che molti credono, vale anche per le attività svolte esclusivamente online.

APRIRE SOCIETA’ ESTERA: LA STABILE ORGANIZZAZIONE

Il principi della Stabile organizzqazione, al quale abbiamo dedicato un apposito studio, leggilo qui→, (ed al quale rimandiamo per una miglior comprensione del concetto) è di particolare importanza per determinare il luogo nel quale pagare con esattezza le tasse.

In questa sede ci limiteremo a ricordare che:

per poter pagare le tasse all’estero bisogna sempre considerare che, se la società estera è controllata in pieno da una società italiana, si può incorrere nella esterovestizione. Quindi sarebbe auspivabile che la società fosse controllata da persone fisiche italiane ma con residenza fiscale estera, a meno di non andare regolarmente, e concretamente, ad amministrare la società estera nel luogo ove è sita, infatti una società esterovestita può essere reputata tale, quando il fisco verifica che sia priva un proprio management indipendente nelle decisioni aziendali ma dipende ufficialmente dalle decisioni di una società italiana.

APRIRE SOCIETA’ ESTERA: LE CONCLUSIONI

In definitiva quindi aprire una società estera è una scelta non solo legittima, ma auspicabile ed importantissima ai fini di espandere la propria capacità lavorativa e produttiva, purchè. lo si ripete, la si voglia costituire con regolarità e con il massimo rispetto della legislazione vigente, tramite l’ausilio di un valdo supporto professionale come quello dello Studio Legale Internazionale Bertaggia. Ogni soluzione “fai da te”, ed improntata a tentativi di esterovestizione, è destinata a produrre soltanto effetti negativi in capo all’incauto imprenditore che non voglia comprendere che internazionalizzarsi significa allocare realmente la realtà aziendale all’estero, evitando inutili e pericolosi profili di esterovestizione.

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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Aprire società estera: la procedura, la convenienza, in www.avvocatobertaggia.org

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né lo Studio Legale Internazionale Bertaggia. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 11 Novembre 2024

 

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