TRASFERIRSI ESTERO COME FARE
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Trasferirsi estero come fare? Quante persone hanno pensato questo almeno una volta nella vita? Quante persone, specialmente in Italia, specialmente in questo periodo in cui la tassazione opprimente, l’immigrazione incontrollata ed aggressiva, l’ostilità contro le imprese rendono difficilissimo il vivere in Italia, non vorrebbe andarsene a vivere e lavorare all’estero? Andarsene in un paese a bassa immigrazione, a bassa tassazione, in un paese in cui l’imprenditore sia rispettato, e non criminalizzato come in Italia. Andarsene a vivere all’estero con la famiglia, e cominciare a vivere del frutto del proprio lavoro, senza dover spendere l’80% del proprio reddito in tasse e balzelli?
Articolo a cura dell‘Avvocato Bertaggia di Ferrara.
Trasferirsi estero come fare: questo è il sogno di molti. Ma è un sogno che si può realizzare. Basta crederci, basta essere convinti, basta averne la volontà. Bisogna però affidarsi a professionisti che sappiano come farti fare il tuo trasferimento all’estero nella legalità e senza farti commettere errori.
TRASFERIRSI ALL’ESTERO: IL FAI DA TE. PERICOLO!
Moltissimi italiani, esasperati dalla tassazione, hanno deciso di trasferirsi all’estero in giurisdizioni più eque fiscalmente, ed in luoghi dove l’imprenditore non sia criminalizzato come in Italia.
Una delle peculiari caratteristiche di questo nuovo fenomeno migratorio è che concerne ogni classe di età e di condizione sociale (a riprova della rovinosa crisi che attanaglia l’Italia): studenti, imprenditori, pensionati, lavoratori, professionisti, operai, chiunque coniughi la volontà con il coraggio!
Molte di queste emigrazioni all’estero di italiani sono favorite dal web, che permette a molte attività di essere gestite a distanza. Contemporaneamente i nuovi emigranti italiani cercano, all’estero, paesi con tassazioni sopportabili, un costo della vita più adeguato, e, soprattutto, una diversa qualità della vita, luoghi con immigrazione bassa e controllata, servizi sanitari accessibili, ed una considerazione positiva, e non criminalizzata, dell’impresa e degli imprenditori. Molte delle mete prescelte da questa massa di italiani che si trasferiscono all’estero sono le Canarie, la Spagna, Malta, Cipro, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Romania, la Bulgaria. In quei luoghi aprono attività commerciali, incassano le loro pensioni oppure gestiscono attività autonome e professionali tramite il web. Rimane però la domanda: trasferirsi estero come fare?
Purtroppo però la maggioranza di questi italiani che si trasferiscono all’estero lo fanno in maniera autonoma, non organizzata, non previdente, “all’italiana“, di impulso, senza preoccuparsi di ciò che dovranno legalmente fare affinché il loro trasferimento all’estero non implichi conseguenze giuridiche negative per loro.
La problematica, spesso ignorata da coloro, che, sia per convinzione che per esasperazione, si trasferiscono all’estero, è che non sanno come fare per interrompere ogni rapporto giuridico e fiscale con l’Italia. Credono che sia sufficiente andarsene dall’Italia per avere interrotto ogni rapporto con il fisco italiano e con i problemi che (alcuni) si lasciano in Italia. Non è così. Ci sono modalità ben precise da adottare se ci si vuole trasferire all’estero senza andare incontro a più problemi di quelli da cui si vuole sfuggire. Il fai da te giuridico anche in questo campo, trasferirsi all’estero come fare, non paga mai. Danneggia soltanto.
Infatti molto spesso accade che il cittadino italiano si trasferisca all’estero, viva all’estero per più di 180 giorni all’anno, si iscriva all’AIRE, eppure ciò nonostante, riceva contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate la quale pretende il pagamento delle imposte in Italia anche per l’anno in cui ha avuto luogo il trasferimento verso l’estero, e magari anche per tutti gli anni successivi. Il cittadino italiano emigrato deve quindi pagare le tasse due volte: nel paese di emigrazione ed in Italia. L’opposto di ciò che si aspettava. Ma reputava inutile rivolgersi ad un avvocato. Soldi spesi inutilmente gli hanno detto gli “amici”, “cosa vai a fare da un avvocato, ti mangia solo dei soldi, fai come il tale che ha fatto tutto da solo.…” Poi “il tale” però ha avuto multe e sanzioni che lo hanno rovinato, ma questo non lo dicono….
Noi crediamo, in materia di trasferirsi estero come fare, che sia meglio spendere dei soldi con dei professionisti ed essere tutelati, piuttosto che risparmiarli ed avere tanti, e gravi, problemi.
Fra l’altro stiamo parlando di persone che realmente vivono all’estero e lo possono dimostrare documentalmente, ma hanno sbagliato nel non effettuare i comportamenti giuridicamente corretti per trasferirsi all’estero in maniera regolare.
TRASFERIRSI ALL’ESTERO. LE PROBLEMATICHE. LA GIURISPRUDENZA.
In definitiva, trasferirsi estero come fare: bisogna rivolgersi ad un professionista esperto nel settore societario internazionale che vi guidi, passo passo, al trasferimento di residenza e di attività lavorativa all’estero in modo regolare e preciso. Ciò che più di frequente accade, nel caso di trasferimento estero effettuato senza l’appoggio di un professionista, è questo: ti sei trasferito all’estero, dopo all’incirca tre anni viene notificata una cartella esattoriale dove si contesta il mancato pagamento delle imposte negli anni in cui si era, realmente, residenti all’estero. Secondo la prassi fiscale italiana, infatti, anche un residente estero risulta imponibile in Italia, se non ha effettuato i giusti passi nel trasferirsi dall’Italia all’estero. Eppure l’italiano che si è trasferito all’estero, era sicuro di non avere problemi, perché vive realmente all’estero, non ha usufruito dei servizi italiani, perchè ha pagato le tasse nel paese estero prescelto, dove effettivamente risiede. Ma non si sono fatte le cose in maniera giuridicamente corretta, ed arrivano le sanzioni. Quindi, trasferirsi estero come fare?
TRASFERIRSI ALL’ESTERO: LE CONTESTAZIONI DELL’ITALIA. COSA FARE. I RIMEDI
Trasferirsi estero come fare? Come fare se nonostante il trasferimento all’estero sono arrivate le sanzioni per questioni legate al mancato pagamento delle imposte?
La prima cosa da fare è rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto tributario, anticipare le spese e il 30% delle sanzioni richieste, fare ricorso, sopportarne i costi sia vivi che professionali e sperare che le commisioni tributarie diano ragione al contribuente. La cosa non è scontata, anzi.
Trasferirsi estero come fare: guardiamo un po’ di giurisprudenza: “Corte appello Bologna 21 aprile 2004 n. 788 La condotta del contribuente il quale, creando una residenza fittizia all’estero ed iscrivendosi all’anagrafe dei residenti all’estero (Aire) realizzi il mascheramento della propria condizione di soggetto fiscalmente residente in Italia ed obbligato al pagamento delle imposte sui redditi nel suo paese di origine, integra il reato di cui all’art. 4 d.lg. n. 74 del 2000.” Questo per comprendere che il trasferimento all’estero deve essere REALE e non FITTIZIO, come, purtroppo, molti credono, diversamente si commettono reati anche penali.
Importante è sapere che secondo la giurisprudenza italiana non basta trasferirsi all’estero. Bisogna anche dimostrare che il centro dei propri interessi professionali e personali sia all’estero. In generale il principio dei legami personali è quello che prevale. Fra le tante sentenze valutiamo questa: “Comm. trib. reg. L’Aquila 30 gennaio 2008 n. 182 A norma dell ‘art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917/86, va considerata fiscalmente residente in Italia una persona fisica che, pur avendo trasferito la propria residenza all’estero e quivi svolgendo la propria attività, mantenga in Italia il centro dei propri interessi familiari e sociali. Conseguentemente, ai sensi del combinato disposto del citato art. 2, comma 2, t.u.i.r. e dell’art. 4, par. 2, della Convenzione Italia-Argentina, il lavoratore dipendente, che ha svolto la propria attività lavorativa in Argentina, deve essere considerato fiscalmente residente, oltre che in Argentina (sulla base della certificazione rilasciata dalle Autorità fiscali argentine), anche in Italia, avendo qui mantenuto l’abitazione permanente ed il centro dei propri interessi (relazioni personali ed economiche, sociali e familiari).”
Addirittura si è giunti ad affermare come. ” Tribunale Modena 26 febbraio 2002 Costituisce condotta elusiva il trasferimento della residenza di persona fisica all’estero (in cosiddetto “paradiso fiscale”) allorché questo sia reale e non solo anagrafico, in quanto esso realizza lo scopo di impedire l’insorgere della fattispecie impositiva. Peraltro, ove tale trasferimento non sia accompagnato da altre iniziative volte a mascherare la realtà, esso non può creare un paravento idoneo a ostacolare l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria: altrimenti si finirebbe con il far coincidere l’idoneità ad ostacolare l’accertamento con la presunzione semplice connessa al mutamento anagrafico.”
Nel concreto la giurisprudenza dominante privilegia (non sempre a ragione) i legami personali su quelli professionali come si può leggere qui: ” Cassazione civile, sez. trib., 04/09/2013, (ud. 23/05/2013, dep.04/09/2013), n. 20285 l’argomentare logico-giuridico della sentenza impugnata appare, infatti, in linea con l’orientamento tracciato in materia da questa Corte (cfr.Cass n.14434 del 2010) la quale, seppur nella diversa ma analoga ipotesi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2, comma 2, ha ritenuto che l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorchè il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonchè delle proprie relazioni personali (Cass. n. 13803/01; 10179/03). In particolare, è stato rilevato che detta interpretazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, è in armonia con l’affermazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui “ai fini della determinazione del luogo della residenza normale, devono essere presi in considerazione sia i legami professionali e personali dell’interessato in un luogo determinato, sia la loro durata, e, qualora tali legami non siano concentrati in un solo Stato membro, l’art. 7, n. 1, comma 2, della direttiva 83/182/CEE riconosce la preminenza dei legami personali sui legami professionali. Nell’ambito della valutazione dei legami personali e professionali dell’interessato, tutti gli elementi di fatto rilevanti devono essere presi in considerazione, vale a dire, in particolare, la presenza fisica di quest’ultimo nonchè quella dei suoi familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo di esercizio delle attività professionali e quello in cui vi siano interessi patrimoniali (v., in tal senso, sentenza 12 luglio 2001 in causa C- 262/99, Louloudakis, punti 52, 53 e 55, i cui principi sono stati ribaditi da Corte giust. 7 giugno 2007, in causa C-156/04, Commissione c. Grecia ed in senso conforme Cass. n. 12259 del 19/05/2010).
TRASFERIRSI ALL’ESTERO. LA PREVALENZA DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA SUI LEGAMI PERSONALI.
La giurisprudenza però sta cambiando, seppure con lentezza, si sta adeguando alla realtà dei fatti, una recente sentenza della suprema corte infatti, Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2015, (ud. 16/01/2015, dep.31/03/2015), n. 6501 così determina: “I criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono dettati dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, (TUIR), il quale stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta si trovino in una delle seguenti condizioni (tra loro alternative): a) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; b) hanno la residenza o c) il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile. L’art. 2, comma 2 bis, del TUIR (aggiunto dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 10, comma 1), dispone che “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze…”. Tale norma prevede una presunzione relativa di residenza per i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza o il proprio domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata:
al fine di essere esclusi dal novero dei soggetti residenti in Italia ricade su di essi l’onere di provare di risiedere effettivamente in quei Paesi o territori. In altri termini: avere la sede principale dell’attività, sicchè il centro degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi (Cass. 18 novembre 2011 n. 24246; Cass. 15 giugno 2010 n. 14434). Le relazioni affettive e familiari – la cui centrale importanza è invocata dalla ricorrente Agenzia al fine della residenza fiscale – non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri – idoneamente presi in considerazione nel caso in esame – che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento (Cass. n. 24246/2011 cit.;Cass. 7 novembre 2001 n. 13803).”
In questa fattispecie quindi, gli Ermellini giudicano in modo non conforme all’orientamento giurisprudenziale prevalente. Statuiscono infatti che: “le relazioni affettive e familiari […] non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri – idoneamente presi in considerazione nel caso in esame – che univocamente attestino il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento”. Nel concreto quindi si sta lentamente affermando come, nonostante la giurisprudenza (ancora prevalente) consideri i legami affettivi come criterio fondamentale per determinare la residenza delle persone fisiche, si cominci a valutare la circostanza che, qualora ci siano prove evidenti che le relazioni affettive non abbiano rilevanza prioritaria, allora non possono essere determinanti per l’attribuzione della residenza fiscale del soggetto che dimostri la stabilità dell’attività lavorativa all’estero.
TRASFERIRSI ALL’ESTERO; LA NECESSITA’ DI UN SUPPORTO PROFESSIONALE
Purtroppo nel caso di trasferimento all’estero di persona che in passato abbia avuto attività economica in Italia, è facile attendersi un controllo ed un accertamento da parte degli uffici finanziari italiani, che spesso agiscono nella convinzione che tutti i trasferimenti di italiani all’estero siano fittizi e non reali. Nella nostra esperienza oltre il 90% dei trasferimenti di italiani all’estero sono reali, quantomeno il nostro Studio si occupa solo di quelli. Trasferirsi estero come fare: andare da un professionista qualificato!
Pare essere di tutta evidenza che un momento così importante nella vita di una persona, quale il trasferimento dell’attività lavorativa, e di sè stessi, all’estero, non possa essere effettuato senza il primario e valido supporto di un professionista esperto di diritto societario internazionale.
Il rischio che tale importante momento diventi, anzichè un nuovo inizio, un calvario di multe e sanzioni solo perché non si sono fate le cose in maniera adeguata è fondato, quindi prima di decidere cosa fare e come fare per trasferirsi all’estero, affidati alla consulenza ed all’operatività di uno Studio Legale Internazionale esperto. Sapremo guidarti passo passo nella tua volontà di trasferire la tua residenza all’estero, facendoti fare le scelte giuste in modo tale che il tuo trasferimento di residenza all’estero sia efficacie, inattaccabile, e fiscalmente corretto ed ineccepibile, sia in Italia che nel nuovo stato estero di residenza.
Dopo potrai godere i frutti del tuo lavoro, iniziare a lavorare ed a vivere con tranquillità, nel rispetto delle regole civili, senza temere ancora di essere continuamente aggredito nei tuoi interessi personali sulla base di semplici presunzioni immotivate.
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Articolo aggiornato al 01 Luglio 2024