DANNO DA INFEDELTA’ CONIUGALE
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Gentili lettori, cercheremo di esaminare cosa sia ed in cosa consista il danno da infedeltà coniugale, tramite uno disamina dello Studio Legale Bertaggia, studio di avvocati a Ferrara
DANNO DA INFEDELTA’ CONIUGALE: IL PERCORSO GIURISPRUDENZIALE
Cominceremo con il dire che l’infedeltà coniugale può dar luogo a una richiesta di risarcimento solo quando da essa scaturisce la violazione di diritti protetti dalla Costituzione come la reputazione. Chi viene tradito in pubblico o con un comportamento equivoco tale da alimentare le diceria della gente – sicché la sua dignità ne viene compromessa – può chiedere i danni.
Il riconoscimento da parte della Suprema Corte del diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità civile nella famiglia ha attraversato un lungo percorso giurisprudenziale prima di essere a tutti gli effetti consacrato a rimedio per tutte quelle condotte perpetrate da un componente della famiglia in danno dell’altro, nel caso di specie da un coniuge in danno dell’altro coniuge. Dapprima, infatti, la Corte ha riaffermato la centralità della lesione di un interesse della persona di rango costituzionale, quale presupposto del risarcimento del danno alla persona, pur in assenza di una previsione legislativa ad hoc, assecondando il risarcimento del danno causalmente riconducibile alla condotta, dolosa o gravemente colposa, lesiva di un diritto inviolabile direttamente riconducibile agli artt. 29-30 Cost. (ex pluribus Cass. SS.UU. nn. 26972-26975 del 2008). Da ultimo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18853/11 ha sancito che, data la natura giuridica dei doveri coniugali, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra la domanda di addebito e quella di risarcimento dei danni.
DANNO DA INFEDELTA’ CONIUGALE: LA NATURA DEL DANNO RISARCIBILE E LE PROVE
Pertanto, a prescindere dalle controversie nell’ambito della separazione, e dal fatto che, in molti casi la domanda di una separazione o divorzio giudiziale venga trasmutata in consensuale o congiunta, è sempre possibile ottenere, con domanda al giudice civile ordinario, il risarcimento per il danno intrafamiliare, estrinsecatosi, nel caso di specie, in una plateale condotta fedifraga del marito lesiva, per il fatto in sé, ma anche per le modalità con le quali è stata consumata, della dignita’ e onore della moglie, ricorrendo anche all’ausilio di agenzie investigative autorizzate.
La pronuncia suddetta, difatti, afferma che l’infedeltà che abbia leso la dignità e l’onore del coniuge tradito rappresenta un illecito civile suscettibile di risarcimento danni : “Anche nell’ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono infatti tali, cosicchè la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile. Fermo restando che la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per sè ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l’art. 2059 cod. civ., riconnette detta responsabilità, secondo i principi da ultimo affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico e, quindi, entrambi i tipi di danno in relazione ai quali è stata formulata la domanda dell’odierna ricorrente” (Cass. 15 settembre 2011 n. 18853) .
Il danno si verifica non già quando la relazione adulterina viene scoperta nelle quattro mura domestiche o addirittura quando rivelata dal coniuge, ma se il coniuge lo viene a scoprire da terzi, ad esempio in un ambiente di riferimento sociale suo personale (il luogo di lavoro) o comune dei coniugi (gli amici).
Spetta al coniuge tradito, però, provare l’entita’ dei danni subiti, sia morali che economici: da qui la necessità di rivolgersi ad Istituti privati di Investigazioni per ottenere dette prove. La violazione dei doveri coniugali può, infatti, ledere diritti costituzionalmente protetti qualora si dimostri che la condotta illecita -nella specie l’infedeltà coniugale- abbia dato vita ad una lesione dell’integrità psichica e fisica, abbia portato a conseguenze pregiudizievoli della reputazione della vittima, oppure si sia concretizzata in atti specificamente lesivi della dignità della persona. Dall’orientamento giurisprudenziale anzidetto ed in particolare in seguito alla recentissima pronuncia esaminata scaturiranno inevitabilmente una innumerevole quantità di processi per il risarcimento del danno da infedeltà coniugale, chiedi un parere all’avvocato divorzista Ferrara.
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Autore. Studio Legale Internazionale Bertaggia – Titolo Danno da infedeltà coniugale, in www.avvocatobertaggia.org
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Articolo aggiornato al 26 Settembre 2022